Lunedì, 10 October 2016 13:25

beni e servizi del Welfare

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I benefit che si possono detassare

La legge di Stabilità 2016 (comma 184) ridefinisce l’erogazione dei beni e dei servizi che il datore di lavoro decide per il welfare aziendale: prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendete sia in natura oppure in forma di rimborso spese. I beni e servizi hanno una finalità sociale e non vengono inclusi nel reddito del lavoro dipendente. Il lavoratore aumenta il proprio reddito disponibile grazie alla mancata tassazione e il datore di lavoro ottiene vantaggi dalla minor contribuzione e dall’aumento della motivazione di produttività e relazioni sindacali.

La legge di stabilità 2016 ha modificato la disciplina del reddito di lavoro dipendente per rendere il welfare aziendale utile ai dipendenti, in modo che possano scegliere i beni e i servizi a seconda delle loro esigenze.

Il lavoratore decide se ricevere il premio in denaro e usufruire della detassazione oppure usufruire un pacchetto di beni e servizi di welfare aziendale (flexible benefits elencati dal TIUR art. 51 e 100) senza versare l’imposta sostitutiva del 10%. In questo ultimo caso il datore di lavoro non pagherà i contributi oppure li pagherà agevolati.

OPERE E SERVIZI IN EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, RICREATIVE, ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA O CULTO

Non sono parte del reddito di lavoro dipendente l’uso delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente offerti alla generalità dei dipendenti e ai familiari. Anche se essi sono riconosciuti sui contratti, accordi o regolamenti aziendali.

Le opere e i servizi in educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto possono essere rimborsati dall’azienda. Rientrano nell’applicazione della norma i corsi di lingua, informatica, di musica, teatro, danza e i servizi di checkup medico in strutture esterne all’azienda a condizione che il dipendente non deva rapportarsi economicamente.

SOMME, PRESTAZIONI E SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, LUDOTECHE E CENTRI ESTIVI E BORSE DI STUDIO

Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente le somme per i servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o da parte di familiari i servizi di educazione e istruzione. Essi sono volti ad ampliare i servizi di educazioni fruibili dai familiari del dipendete. Sono anche fiscalmente non a carico del dipendente le somme per i servizi di frequenza di asilo nido, i centri estivi e invernali e ludoteche.

Possono essere incluse borse di studio al dipendente: assegni, premi di merito, per fini studio ecc. il datore di lavoro rimborsati al lavoratore le spese sostenute per la rette scolastica, tasse universitarie, libri di testo e incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza. Vengono anche riconosciuti i servizi di baby-sitting.

Il datore di lavoro ha la possibilità di erogare i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro oppure a titolo di rimborso spese sostenute. In questo ultimo caso è importante che il dipendente conservi la documentazione comprovante della somma.

SOMME E PRESTAZIIONI PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI ANZIANI O NON AUTOSUFFICENTI.

Si detassano le prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. La fruizioni dei servizi di questo tipo di assistenza possono essere erogati anche sotto forma di rimborso spese.

VOUCHER

La legge di stabilità introduce la corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione, definiti anche come voucher. La legge consente l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi mediante i documenti di legittimazione (in cartaceo o elettronico) che riportano un valore nominale e sono disposti nel seguente modo:

  • Non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
  • Non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
  • Devono dare diritto ad un solo bene, opera o di servizio per l’intero valore senza integrazione a carico del titolare.

Si possono cumulare su un unico voucher ma non devono superare il valore di 258,23 €.

Per approfondire l’argomento sui premi e benefici del Welfare aziendale, Solco Srl invita aziende e professionisti interessati in materia al Seminario sul Welfare aziendale per le PMI. Il seminario si terrà il 24 Ottobre 2016 alle ore 9,30 presso la sede Di Solco Srl sita in Viale Castrense 8, Roma.

Per ulteriori informazioni sul programma del seminario: http://www.solcosrl.it/in-evidenza/item/92-seminario-welfare-aziendale-pmi

Per iscriversi al seminario: http://welfare-aziendale-solco-srl.eventbrite.it

Per una consulenza personalizzata sui premi e benefici che la tua azienda potrebbe usufruire contattare:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 06 70 70 21 21

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