Il D. Lgs 231/01 introduce la responsabilità amministrativa dell’Organizzazione per reati da Amministratori, Dirigenti e/o Dipendenti.
Le organizzazioni che dimostrino di aver adottato Modelli Organizzativi che prevengono i reati organizzativi possono essere esonerati della responsabilità amministrativa.
Il Modello Organizzativo 231/01 è adeguato quando individua le aree di rischio reati e prevede gli atti di controllo per verificare i reati.
Il decreto relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la previsione di una responsabilità personale e diretta dell’ente collettivo (società, associazione riconosciuta e non, ente pubblico) per la commissione di una serie di reati da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto.
La ratio della legge è sensibilizzare gli enti alla prevenzione dei reati economici, sancendo la loro “responsabilità personale” per il caso di omissione o negligenza.
L’ente risponde personalmente del reato realizzato da:
- Soggetti operanti in “posizione apicale” (amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione fino agli amministratori di fatto)
- Sottoposti all’altrui direzione o vigilanza (lavoratore subordinato od equiparato, ma anche i collaboratori, come agenti, distributori, consulenti).