Venerdì, 01 July 2016 10:56

Il contratto di apprendistato professionalizzante del 3° settore

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Criteri e standard del contratto di apprendistato

Un riepilogo delle caratteristiche del contratto di apprendistato professionalizzante del settore terziario.

A CHI

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (fino i 29 anni e 354 giorni).

Normativa di riferimento

LA ASSUNZIONE

Il contratto è ammesso per le qualifiche e mansioni dei livelli II,III,IV,V e VI del CCNL Terziario.

È obbligatoria fare la richiesta di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.

C’è un periodo di prova che a seconda del livello di inquadramento a una durata diversa. Art 48

Il datore di lavoro che non ha lavoratori qualificati, o almeno ne ha 3, può assumere fino a 3 apprendisti. Art.43

IL CONTRATTO

Dovrà contenere in forma scritta le seguenti informazioni:

  •        prestazione oggetto del contratto;
  •        periodo di prova;
  •         il livello di inquadramento iniziale e quello finale;
  •         la qualifica da conseguire;
  •         la durata del contratto;
  •         il piano formativo.

Il piano formativo è il percorso formativo dell’apprendista

La durata del contratto è riferita al livello di inquadramento. Art 55

I livelli di inquadramento professionale possono essere:

  •         2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale
  •         1 livello inferiore nelle 2° metà del periodo di apprendistato.

La retribuzione dell’apprendista è stabilita a seconda del livello di inquadramento. L’orario di lavoro è stabilito a 40 ore settimanali, le ore estraordinarie sono ammesse. C’è la possibilità di concordare un orario di lavoro part time che non può essere inferiore alle 24 settimanali.

In caso di malattia e infortunio (art.170)vengono riconosciute delle indennità.

Se si vuole recedere il contratto il datore di lavoro può farlo solo in presenza di giusta causa.

INCENTIVI E SGRAVI

Con la nuova legge di stabilità 2016

Per i giovani in apprendistato i contributi per 36 mesi sono del 10%. Se dopo il periodo di apprendistato il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato, per i successivi 12 mesi, il datore di lavoro riceve un agevolazione contributiva del 10% ancora per un anno.

Se l’assunzione di apprendistato viene fatta ad un soggetto scritto al programma Garanzia Giovani il datore di lavoro può usufruire di un bonus occupazione fino a 6.000€.

 

DOVERI DELL’APPRENDISTA

  •         Seguire le istruzioni del datore di lavoro o del tutor con il massimo impegno;
  •         Prestarsi con la massima diligenza;
  •         Frequentare i corsi di formazione con assiduità e diligenza;
  •         Osservare le norme generali previste nel contratto e i regolamenti interni di azienda.

DOVERI DEL DATORE DI LAVORO

  •         Impartire l’apprendista la formazione necessaria per che consegua le capacità per diventare un lavoratore qualificato;
  •         Non sottoporre all’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né a quelle a incentivo.
  •         Non adibire l’apprendista a lavori di produzione in serie né al vori superiore alle sue forze fisiche e che non siano attente al mestiere per il quale è stato assunto.
  •         Concordare con l’apprendista i permessi per la formazione.
  •         Accordare i permessi retributivi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.

I consulenti di Solco Srl sono in grado di assistere le aziende che vogliono assumere apprendisti all’interno della loro azienda. Non solo a livello contrattuale ma anche per quanto riguarda la formazione obbligatoria durante il periodo di apprendistato.

Per ulteriori informazioni:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 06 7070 2121

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