Mercoledì, 02 November 2016 16:20

i contratti di assunzione

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contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato

Dal Jobs Act si sono ridisegnati alcuni elementi del mercato del lavoro. Quelli che interessano tanto datori di lavoro quanto lavoratori sono i contratti a tempo indeterminato e i contratti a tempo determinato. Le novità da tenere d’occhio sono:

TEMPO INDETERMINATO

Al centro dell’attenzione il contratto a tutele crescenti. Non è una nuova tipologia di contratto, ma un diverso sistema di regolazione del rapporto lavorativo.

A gli assunti dal 7 marzo 2015 o trasformati a contratto a tempo indeterminato viene applicato il sistema sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi. Il sistema risarcisce, facendo il calcolo in base agli anni di anzianità e sottratto alla discrezione del giudice. Il risarcimento è pari a 2 mensualità per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 mesi e un massimo di 24 mesi (per le piccole imprese da 2 a 6 mesi). I nuovi licenziamenti sono preceduti del nuovo istituto della conciliazione facoltativa, più vantaggioso dal punto di vista fiscale.

A CHI SI APPLICA IL SISTEMA A TUTELE CRESCENTI

Rientrano nella categoria (D.lgs. 23/2015):

  • lavoratori a tempo determinato convertiti a tempo indeterminato da 7 marzo 2015
  • apprendisti in servizio dal 7 marzo 2015
  • dipendenti, vecchi e nuovi, delle piccole imprese che effettuano assunzioni dal 7 marzo 2015 e superino l’organico previsto nel vecchio articolo 18

TEMPO DETERMINATO

Il contratto a termine è reso più flessibile dal Jobs Act. I vincoli che il datore di lavoro deve rispettare sono:

  • oltre i 36 mesi scatta la trasformazione a indeterminato, indipendentemente dalle interruzioni fino ad un massimo di 5 interruzioni nell’arco temporale dei 36 mesi
  • Lo spostamento del termine del contratto:
    • Deve essere consegnato al lavoratore, dopo 5 giorni dell’attivazione del contratto
    • stop&go: contratti stagionali. La data di termine va comunicata a 10 giorni dalla scadenza, per i contratti fino a 6 mesi, 20 giorni per i contratti superiori ai 6 mesi

Se il lavoratore presta la sua attività per un periodo superiore ai 6 mesi, ha diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato, entro i 12 mesi.

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