Giovedì, 06 October 2016 13:38

modifiche sul contratto di apprendistato professionalizzante

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approfondimento sulla formazione a partire del 2014

L’ultima presentazione dei dati completi sul contratto di apprendistato professionalizzante è del 2014. Durante il 2015, Regioni e Provincie Autonome, presentano i dati sull’andamento delle modifiche introdotte sul contratto di apprendistato professionalizzante (legge n.78/2014 e D.lgs. 81/2015).

Nel 2014, 146.681 apprendisti sono stati coinvolti nell’offerta formativa pubblica. Gli interventi hanno riguardato:

  • le competenze di base e trasversali (88,5%);
  • la formazione tecnico-professionale (16.838 apprendisti);

Non tutti gli apprendisti hanno finito il percorso formativo perché hanno interrotto il contratto anticipatamente. Durante il 2014, solo il 79,8% hanno completato l’impegno formativo.

Per concludere il percorso di formazione obbligatorio, È importante che le amministrazioni regionali/provinciali organizzino corsi strutturati che coincidono con la durata dell’obbligo. Il modello di gestione “a catalogo “ dell’offerta formativa per l’apprendistato sarebbe una buona soluzione.

LA DURATA DELLA FORMAZIONE DELL APPRENDISTATO

La media di ore di formazione frequentata da ogni allievo ci potrebbe mostrare in dettaglio gli effetti volumi di offerta formativa erogata. Purtroppo non tutte le amministrazioni regionale/provinciali gestiscono questa informazione. Con i dati presentati finora, la media per allievo è di 44 ore.

MODIFICHE SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 2015

Il D.lgs. 81/2015 conferma che il contratto di apprendistato è un contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Per quanto riguarda le modifiche sul contratto di apprendistato professionalizzante sono:

  1. Denominazione dell’apprendistato professionalizzante e non più “contratto di mestiere”. Fa riferimento al conseguimento di “una qualificazione professionale”. Questa modifica recepisce il concetto di qualificazione nella Raccomandazione EQF.
  2. Assumere in apprendistato professionalizzante senza limiti di età (art. 47 comma 4). Si stabilisce il termine del periodo formativo e quindi non si può recedere liberamente dal contratto se non è per un giustificato motivo.
  3. Suddivisione delle competenze tra legge e contrattazione collettiva. Si amplia l’ambito d’intervento contrattuale:
    1. Forma di contratto;
    2. Piano formativo individuale
    3. Redazione del piano formativo
    4. Durata minima si 6mesi;
    5. Sanzione di licenziamento;
    6. Recesso del contratto di lavoro.

Il contratto di apprendistato segue gli accordi CCNL. Gli accordi che sono rimasti inalterati sono:

  • divieto di retribuzione a cottimo;
  • inquadramento fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria o alla retribuzione;
  • la presenza del tutor aziendale
  • possibilità di finanziare la formazione tramite i fondi paritetici.

Gli accordi rimessi sono:

  • erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche a seconda del tipo di qualificazione da conseguire;
  • la formazione si svolge sotto la responsabilità di azienda e deve essere integrata dall’offerta pubblica;
  • il monte ore complessivo della formazione non deve superare le 120 ore del triennio;
  • la formazione deve essere registrata nel libretto formativo del cittadino.

Solco Srl, accreditato presso la Regione Lazio per la formazione superiore e continua, supporta le aziende nell’individuazione di piani formativi individuali per i contratti di apprendistato professionalizzante. Anche nel rilascio di un attestato valido.

Per informazione sui corsi, la loro articolazione, i contenuti e per un supporto nelle procedure di registrazione delle aziende e di iscrizione degli allievi ai percorsi, vi preghiamo di contattare:

ELENA LIONETTI - 06/70702121

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