Venerdì, 10 November 2017 15:17

Lavoro agile e INAIL: circolare n.48

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Le prime specifiche assicurative in ambito di "smart working"

Il lavoro agile (o “smart working”) è il nuovo metodo di lavoro introdotto dal nuovo Jobs Act dei lavoratori autonomi. Consente al datore e ai dipendenti di pattuire una particolare modalità di lavoro svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La Circolare INAIL n. 48, emanata il 2 novembre 2017, fornisce prime indicazioni riguardo le disposizioni sul lavoro agile contenute nella legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". 

I punti analizzati all’interno della Circolare sono i seguenti:

  1. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria;
  2. Retribuzione imponibile;
  3. Tutela assicurativa;
  4. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
  5. Istruzioni operative.

Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria

Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile possiede i medesimi requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124. Ne consegue che la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa sarà identica a quella ricondotta alla medesima lavorazione svolta in azienda.

Retribuzione imponibile

Nulla cambia in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo che, a norma dell’articolo 20, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, per gli “smart workers” continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente uguagliato agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi risulti a essi inferiori.

Tutela assicurativa

L’art 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81,  circoscrive la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell’infortunio in itinere,il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali”, solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

In tale ambito viene coinvolto anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (mezzi telematici, computer, videoterminali). Rientrando in questi campi, la tutela assicurativa dei lavoratori “agili” sarà la stessa di tutti gli altri lavoratori assicurati, includendo il rischio derivante da attività prodromiche e/o accessorie allo svolgimento delle mansioni lavorative, ad eccezione del rischio elettivo. Per rischio elettivo si intende “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa”.

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Il datore di lavoro dovrà fornire, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale saranno individuati i rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della sua prestazione lavorativa oltre il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione per tale svolgimento. Il lavoratore dovrà cooperare all’attuazione di tutte le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro al fine di fronteggiare i rischi connessi.

Istruzioni operative

A partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà disponibile un modello specifico per permettere ai datori di lavoro di comunicare ufficialmente la sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di realizzare un monitoraggio sulla diffusione di tale modalità lavorativa.

Dunque il lavoro agile offre la possibilità di gestire in maniera elastica il proprio lavoro creando una forma specifica di welfare aziendale. Solco Srl, tra le tante attività, affianca le imprese nella definizione di un vero e proprio Piano di Welfare. Per scoprire i servizi offerti da Solco nel campo del welfare aziendale, consulta il depliant:

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