Martedì, 17 January 2017 15:36

congedi e permessi

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una mappa dei congedi e i permessi riconosciuti ai lavoratori

Per attività sindacale, per donazione del midollo osseo, per assistenza a familiari disabili, per congedo matrimoniali, ecc. è necessario e conoscere le regole in materia di permessi e congedi. E’ importante per non rischiare di perdere diritti.

MATERNITÀ E PATERNITÀ

I permessi e i congedi della maternità e paternità sono raccolti nel D.lgs. del 26 marzo 2001 n° 151, contente del Testo Unico che applica:

  •         congedo di maternità indipendentemente del periodo di astensione obbligatoria del lavoro
  •         congedo di paternità che viene usufruita in alternativa al congedo di maternità
  •         riposi giornalieri per allattamento
  •         congedo parentale entro i limiti temporali
  •         congedi per malattia del figlio.

Il decreto legislativo 80/2015 (Jobs Act) introduce l’equiparazione della maternità e la paternità anche per l’adozione nazionale e internazionale. Estende alla lavoratrice e al lavoratore iscritte alla gestione separata del lavoro autonomo il diritto di 5 mesi di indennità di maternità durante l’affidamento preadottivo.

Inoltre il D.lgs. 80/2015 ha introdotto le seguente novità:

  •         l’età elevata da 8 a 12 anni per usufruire del congedo.
  •         fino al 6° anno, l’indennità è para l 30% della retribuzione per un periodo complessivo tra genitore di 6 mesi
  •         per i congedi ulteriore ai 8 anni, l’indennità è dovuta se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione IVS
  •         il congedo può essere fruito giornalmente oppure su base oraria. È consentita in misure pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente dell’inizio del congedo parentale.

Sia in caso di nascita naturale come di adozione è previsto che nei primi 12 anni di vita ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro entro il limite di 10 mesi, 11 se il padre fruisce congedi continuativo o frazionati non inferiori a 3 mesi. Il diritto di astensione dal lavoro spetta:

  •         alla madre che trascorre il periodo di assenza obbligatoria per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi
  •         al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi.

L’astensione del lavoro prevede un relativo trattamento economico (d.lgs. 151/2001 articolo 34).

CONGEDO MATRIMONIALE

In occasione del matrimonio, o dell’unione civile i lavoratori con un contratto di tipo subordinato hanno diritto a un congedo “matrimoniale". È un periodo di assenza retribuito che dura fino a 15 giorni del calendario. I gironi devono essere fruiti entro i 30 giorni successivi al matrimonio. Non può essere speso durante il periodo di ferie.

CONGEDO PER ATTIVITÀ SINDACALE

Si riconosce ai dipendenti la possibilità di assentarsi per il tempo dello svolgimento dell’attività sindacale. Il numero delle ore dipende dalla dimensione aziendale (legge 300 articolo 23)

DONAZIONE DI SANGUE E DI MIDOLLO OSSEO

I dipendenti possono assentarsi per l’intera giornata in cui effettuano la donazione. La retribuzione è posta a carica dell’Inps. Il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro il certificato medico. Nel caso di donazione di midollo osseo vengono riconosciute le giornate preliminari e di convalescenza.

PERMESSI PER STUDIO E FORMAZIONE

Per i lavoratori studenti che frequentino corsi regolari di primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto ai “permessi giornaliere retribuiti” che coprano l’intera giornata dell’esame.

CONGEDI PER FORMAZIONE CONTINUA

Legge 300/2000 art. 6 afferma il principio che i lavoratori e non, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per accrescere conoscenze e competenze professionali.

La scelta del percorso dipende autonomamente dal lavoratore oppure può essere proposta dall’azienda.

Per ulteriori informazioni sui diritti del lavoro:

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