Nel termine massimo di sei mesi a decorrere dal’entrata in vigore del Testo Unico, saranno applicabili le disposizioni previste.

In sintesi le novità principali sono:

  • centralità del contratto collettivo per la disciplina della formazione;
  • fissazione della durata triennale del contratto (invece di 4 anni);
  • diminuzione del monte ore della formazione: 120 ore in tre anni;.
  • possibilità di utilizzare il contratto per i praticanti degli studi professionali.

Per quanto riguarda la formazione dell’apprendista l’art.4 del Testo Unico fissa un tetto orario di attività formativa regionale pari a 120 ore per la durata del triennio. Le Regioni infatti sono chiamate ad organizzare un’offerta di formazione di carattere di base e trasversale che integri e si aggiunga a quella prevista dal contratto.

Proprio in virtù di tale disposizione  il 24 gennaio 2012 la Regione Lazio presenterà il nuovo strumento dell’apprendistato alle aziende ed agli enti di formazione.

Resta invece in vigore ed anzi viene esplicitato con forza il regime sanzionatorio per i datori di lavoro che non adempiono agli obblighi formativi.

In altri termini, in tutti i casi in cui la formazione sia organizzata e gestita dagli enti pubblici competenti, il datore di lavoro non può adempiere agli obblighi formativi  mediante l’erogazione diretta all’interno dell’azienda stessa.

 

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